Benefici penitenziari.

La Prima Sezione penale, della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 02895/2019 in tema di benefici penitenziari (art. 54 ord. pen.), ha affermato che “in caso di libertà controllata non è possibile applicare la disciplina della liberazione anticipata, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera affinità con esso, così come un’osservazione personologica diretta alla verifica della partecipazione all’opera rieducativa”.

Ciò in considerazione del principio di tassatività che opera nell’ambito del diritto penale   e naturalmente anche in quello processuale, posto che l’art. 54 Ordinamento Penitenziario prevede una detrazione   di giorni per ogni semestre di pena detentiva espiata, basato su un giudizio  di meritevolezza del condannato,  che abbia  assunto una condotta collaborativa, diretta alla sua rieducazione, finalizzata al suo reinserimento nel contesto sociale.

Detta natura non può avere caratteri comuni   rispetto alla libertà controllata, che come già lo stesso termine richiama, un mantenimento dello stato di libertà da parte del condannato, se pur sottoposto a determinate prescrizioni. La libertà controllata, dunque, non essendo pena detentiva, non può beneficiare della detrazione premiale.