Transazione fiscale e previdenziale nell’ambito del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali debbono accettare la proposta

La Transazione fiscale e contributiva è stata ampiamente modificata con il nuovo codice della crisi. Le modifiche rilevanti riguardano sia il concordato con la previsione dell’art. 88, che con l’art.63 per l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’intervento più incisivo della riforma della transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è l’ipotesi della mancata adesione da parte dell’Erario alla proposta entro 60 giorni dal deposito della domanda. In questo caso il Tribunale può imporre coattivamente all’Erario stesso l’accettazione della proposta se decisiva per l’omologazione della procedura.

Concordato

Partiamo pero dall’analisi di quest’ultimo strumento della transazione fiscale e contributiva nell’ambito della procedura del concordato preventivo. Con il piano di concordato il debitore può, all’interno della proposta concordataria e non separata come la previgente disciplina, proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Accordi di Ristrutturazione

Nel caso invece degli accordi di ristrutturazione dei debiti, debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione da presentare per gli accordi, è depositata presso l’Agenzia delle Entrate e l’Inps. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva per il raggiungimento delle percentuali per l’approvazione dell’accordo, sulla base sulle risultanze della relazione del professionista indipendente e quando la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. L’eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale. L’accordo si risolverà di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

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