Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel fallimento Cass. Pen. – Sez. V – 4 aprile 2018 – n. 47503, sent.

È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel caso in cui, in seguito al fallimento della società, si scopre che un investimento fatto in anni precedenti era privo di qualsiasi giustificazione o ragionevolezza imprenditoriale.  Questa è la conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione.

La stessa Corte era già intervenuta in merito ai fatti distrattivi nell’ambito delle procedure concorsuali. Infatti, secondo quanto chiarito dalle SU C. C. (sent. 22474 del 31.3.2016 Passarelli) una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, i fatti distrattivi assumono rilievo in qualsiasi momento essi siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Ciò a maggior ragione quando – come nel caso in esame – la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo generico) sia agevolmente desumibile da evidenti “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale. La verifica di tali indici è considerata necessaria a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 – dep. 01/08/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301).

Le pronunce richiamate hanno ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale, in modo del tutto isolato, si era discostata sez. 5 N. 47520 Corvetta, menzionata nel ricorso dell’odierno ricorrente, affermando che lo stato d’insolvenza che dà luogo al fallimento, in qualità di evento del reato, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.

In tal senso le SU, con la ricordata sentenza Passarelli, hanno ribadito che, ai fini del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le sue risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

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