Responsabilità degli amministratori ad effetto immediato

L’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è stato recentemente modificato dal decreto legislativo numero14 del 12/1/2019 che ha modificato la normativa del diritto concorsuale. La disposizione legislativa interviene altresì su alcuni articoli del codice civile, apportando modifiche interessanti anche se già anticipate dalla giurisprudenza di legittimità. E’ sempre più frequente individuare l’azione di responsabilità degli amministratori nell’ambito di una procedura concorsuale, fallimento, rispetto a quella che potrebbe essere esercitata da parte dei   singoli creditori, soci o terzi.

Secondo la nuova versione che entrerà in vigore immediatamente (17/3/2019), gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Tale azione sarà praticamente svolta dal curatore, ma non dall’entrata in vigore del nuovo codice della crisi 15/8/2020, ma dai fallimenti dichiarati dal 17/3/2019.

La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

La riforma indica anche la modalità di determinazione del danno risarcibile. Infatti l’art. 2486 del codice civile indica il danno risarcibile che è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

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