Cambia la prededucibilità dei crediti

Il dlg.14 del 12/1/2019 modifica parzialmente la qualificazione dei crediti prededucibili. Sono considerati crediti prededucibili, ai sensi dell’art.6 del codice della crisi, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC). La previsione è innovativa, seguendo anche un filone logico già previsto nella vecchia, ma ancora attuale disposizione di cui all’art.111 L. F., “crediti sorti in funzione della procedura”. La vera novità normativa, in termini di prededuzione di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo, è la previsione prevista per le prestazioni professionali rese e sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati. Le prestazioni sono in genere quelle dell’attestatore, del legale e del dottore commercialista. Altre prestazioni rese al di fuori da quelle necessarie ed in funzione dell’istituto, sarebbero considerate fuori dalle garanzie della prededuzione. La condizione per ottenere la prededuzione limita al 75% è che l’accordo sia omologato.

I crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47. Anche nel caso di concordato la prededuzione è limitata al 75% del credito accertato e soprattutto che la procedura sia aperta.  Infine i crediti come nella vecchia legge fallimentare i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi sono prededucibili. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI.

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