Il sequestro preventivo per equivalente e il fallimento e riparto. Tribunale Bergamo, 03 Febbraio 2019. Est. Laura De Simone.

L’art. 42 l.f. individua nella declaratoria di fallimento il momento in cui la curatela acquisisce la disponibilità dei beni del fallito, che prima di questo istante devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato e, conseguentemente, assoggettabili alla cautela reale. Con la sentenza di fallimento l’indagato perde la disponibilità dei beni a favore della curatela e, quindi, il sequestro e la successiva confisca non sono più possibili. In particolare osserva la Suprema Corte che “La disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige quindi l’effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l’oggetto (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 – dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015). Invero, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale, se da un canto mira a spossessare il fallito o la società fallita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, dall’altro conferisce al curatore, che ne è insieme al Tribunale e al giudice delegato l’organo, il potere di gestione di tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento ovvero la dispersione e garantire al contempo la par condicio dei creditori, i quali, in virtù dell’ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell’attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo derivante dal concorso, trovano così riconoscimento e tutela”.

Nella specie la peculiare natura dell’attivo fallimentare – che si ribadisce non contemplava alcuna azienda ma unicamente crediti recuperati dal curatore nel corso del procedimento – osta all’applicabilità dell’art. 12 bis D.L. 74/2000 che individua quale limite all’operatività della confisca l’indisponibilità dei beni in capo al reo e dunque alla persona giuridica rappresentata dall’autore del reato.

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