Consulenza nel concordato: è prededucibile.

Il professionista che ha svolto l’attività di assistenza e consulenza per la redazione e per la presentazione della domanda e del successivo piano rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art.111, secondo comma, Legge fallimentare e va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento. Non c’è bisogno della verifica con l’accertamento del credito e senza che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa, in ragione dei risultati raggiunti. Questa è la conclusione della Suprema Corte, successivamente ad un contenzioso che si è instaurato tra una procedura fallimentare e un professionista. Cassazione Civile, Sez. I, 21/11/2018 n. 30114.

Il caso. Il Giudice delegato al fallimento di una S.p.a. ammetteva per intero al passivo della procedura il credito vantato da un professionista, in relazione all’attività di assistenza e consulenza svolta per la redazione e la presentazione di una domanda di concordato preventivo, escludeva però la prededuzione richiesta, riconoscendo il solo privilegio ex  art. 2751-bis c.c. A seguito dell’opposizione proposta dal professionista, il tribunale osservava che la collocazione in prededuzione del credito vantato conseguiva al una verifica, da effettuare ex post, sulla sussistenza di una funzionalità della prestazione da cui sorgeva il credito rispetto alle esigenze della procedura, con la conseguente necessità per il giudice di merito di accertare in concreto l’utilità per la massa delle prestazioni eseguite. Avverso il provvedimento, il professionista proponeva ricorso in Cassazione.

L’ art. 111, comma 2, l.fall introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum. I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell’imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano quindi fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi di impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.

Attività del professionista e nesso di funzionalità. La verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l’attività del professionista prestata possa essere ricondotta nell’alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell’obiettivo della norma, escludere il ricorso all’istituto.

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