Imprenditore agricolo che cede il terreno edificabile è soggetto ad imposta proporzionale di registro. ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, V SEZIONE, 24 GENNAIO 2019, N. 2017.

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa – tra le operazioni imponibili ex art. 1 d.P.R. n. 633/1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’IVA, come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C-181/10), sull’interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva IVA.

Lascia un commento