FURTO DI ENERGIA ELETTRICA, Cassazione Penale, Sez. IV, Sent., 01-02-2018, n. 4939

Il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato del reato di cui all’art. 99 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 624 c.p., comma 2, art. 625 c.p., nn. 2 e 7, per furto Enel aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio. La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo. L’imputato veniva condannato, concessagli la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro. La Cassazione conferma le pene inflitte, precisando  le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante speciale di cui all’art. 625 c.p., n. 7, che hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa che, in applicazione di tale principio ha ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell’Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti . Le ipotesi descritte nell’art. 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune nel maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.). Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625 c.p., n. 7, ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutele. E’ dunque assolutamente ininfluente, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, la circostanza che l’allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un’utilità collettiva.

 

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