La PEC è valida per notificare l’istanza di fallimento. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 aprile 2018 – 26 febbraio 2019, n. 5652.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di fallimento della (…) Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata in liquidazione proposto dal sig. R.F. e dalla sig.ra P.A.A. , rispettivamente figlio e moglie del defunto socio unico e liquidatore della società, sig. R.L.G. . La Corte ha confermato, in particolare, la validità della notifica dell’istanza di fallimento eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante al registro delle imprese, nonché l’assoggettabilità della medesima società a fallimento, quale società esercente non già un’attività sportiva no profit, bensì un’attività commerciale consistente nella gestione di palestre e nell’organizzazione di corsi a carattere sportivo, occupando decine di dipendenti e conseguendo guadagni derivanti dai servizi offerti a terzi.

 

Lascia un commento