CONDANNATO CHI COLPISCE IN MODO VIOLENTO UN ANIMALE. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 12 febbraio 2019, n. 6728.

Il Tribunale di Pistoia ha condannato una persona in relazione  al delitto di cui all’art. 544 ter del codice penale perché, per crudeltà e comunque senza necessità, colpendolo con violento calcio e facendolo sbattere contro un muro, cagionava ad  un cane, lesioni personali nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni.
La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione del tribunale di Pistoia, che aveva condannato il reo alla pena giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 544 ter codice penale con le stesse motivazioni asserite dal Tribunale. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) in relazione all’art. 192 codice procedura penale per carenza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà e travisamento delle prove testimoniali assunte, con riferimento ai testi.

La Corte di Cassazione conferma le sentenze dei giudici di merito e precisa che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

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