Crisi d’Impresa – Misure premiali per chi si aziona anticipatamente.

Il codice della crisi individua il percorso per ottenere dei benefici in termini di responsabilità civili e penali in caso di successiva liquidazione giudiziale. L’imprenditore, una volta individuato con gli indicatori economici, finanziari e patrimoniali, lo stato di crisi, può presentare istanza tempestiva all’OCRI, secondo i termini individuati dall’art.24 del codice della crisi d’impresa. L’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure nel termine di sei mesi, ovvero entro il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

  1. a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indicatori.

Il debitore può chiedere al presidente del collegio OCRI l’attestazione dell’esistenza dei requisiti di tempestività.

Chi ha formulato nei termini tempestivi l’istanza per composizione della crisi d’impresa all’OCRI avrà delle misure premiali, in caso di mancata conclusione, salvo il caso di inammissibilità. I benefici saranno i seguenti e sono cumulabili tra loro:

  1. a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
  2. b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  3. c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
  4. d) la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;
  5. e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.

Non sono punibili da un punto di vista penale con le misure ordinarie i reati di bancarotta fraudolenta, semplice, ricorso abusivo al credito ed altri reati tipici delle procedure minori,  quando, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.

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