Indicatori della crisi.

Il codice della crisi introduce nel nostro ordinamento giuridico degli indicatori per monitorare lo stato di salute dell’azienda e il suo squilibrio economico e finanziario. Tali squilibri come noto possono comportare, se non corretti entro determinati tempi tipicamente aziendali, determinano il default dell’impresa e il suo successivo dissolvimento. Gli indicatori della crisi sono in genere individuati con degli indicatori reddituale, Roi Roe e Ros, patrimoniali tipo il rapporto di composizione del capitale investito o finanziario, tipo analisi dei cash flow.  Questi indicatori devono essere necessariamente rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dall’impresa.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, dovrà elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., i sopraindicati indicatori che rilevano lo stato di crisi dell’impresa. L’impresa che non ritiene adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC dovrà specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio d’esercizio e indicherà, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente, aventi le qualità professionali per l’attestazione, potrà attestare l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, di attestazione produrrà gli effetti giuridici per l’esercizio successivo. Non si comprende la finalità di questa parte della disposizione legislativa, che sarà fonte di contenzioso per responsabilità civile e penale nei confronti degli attestatori e soprattutto la sua efficacia nel periodo successivo. Cosa capiterà nel periodo in cui gli indicatori di redditività, patrimoniali e finanziari indicano uno stato di crisi e per effetto della disposizione analizzata si individuano indicatori non applicabili? L’organo di controllo o semplicemente quello amministrativo è esonerato da responsabilità? Saranno degli indicatori annuali? Gli indicatori annuali avrebbero un’efficacia d’intervento molto tardiva. Gli interrogativi sono moltissimi. Sarebbe opportuno individuare, per correggere il percorso dell’impresa o per accedere ad uno strumento per la risoluzione della crisi, indicatori dinamici che possano monitorare lo stato dell’impresa in divenire. Nel passato è stata data importanza agli aspetti reddituali dei conti annuali, l’analisi va fatta anche sui valori finanziari.

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