Nelle clausole vessatorie la Cassazione spiega quando serve il consenso esplicito del contraente debole.

La Cassazione con ordinanza 17939/2018 si esprime ancora sulla validità delle clausole vessatorie. Infatti, in alcuni casi, il contenuto di una determinata clausola può essere gravoso per il contraente debole perché limita i suoi diritti o cede determinate facoltà al contraente forte, e pertanto tali clausole non sempre sono efficaci. In particolare, in base all’articolo 1341 del codice civile le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Con la recente ordinanza 17939/2018 la Corte di Cassazione ha ricordato come le tutele previste nel codice civile abbiano lo scopo di “sollecitare in modo adeguato l’attenzione del contraente debole allo scopo di consentirgli di pervenire ad una sottoscrizione consapevole del contenuto di una condizione a lui sfavorevole.”. Pertanto è valida ed ha efficacia la clausola vessatoria firmata con il “richiamo al numero” della stessa anche senza accennare al contenuto, ma ha escluso la validità «di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non”. L’efficacia di una firma sotto l’elenco cumulativo di clausole vessatorie e non è possibile se oltre alla mera indicazione del numero sia presente benché sommariamente, il contenuto di ciascuna.

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