ATTENTI A CONTROLLARE I PROFILI FACEBOOK DEI CONUIGI. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE Sentenza 2 ottobre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 2905.

Il Tribunale di Palermo ha condannato un marito per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., commesso accedendo al profilo Facebook della moglie, grazie al nome utente ed alla password utilizzati da quest’ultima, a lui noti da prima che la loro relazione si incrinasse; l’imputato aveva così potuto fotografare una chat intrattenuta dalla moglie con un altro uomo e poi cambiare la password, sì da impedire alla persona offesa di accedere al social network.

Con sentenza del 13 settembre 2017, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna.

La sentenza della Corte palermitana è stata impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato.

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e osserva nella motivazione della decisione, che la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico quand’anche fosse stata quest’ultima a renderle note e a fornire, così, in passato, un’implicita autorizzazione all’accesso – non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi sub iudice. Mediante questi ultimi, infatti, si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilità di accedervi.

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