La restituzione dei versamenti al socio configura il reato di bancarotta. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8431/19; depositata il 26 febbraio).

La Quinta Sezione della Cassazione Penale (sentenza n. 8431/19; depositata il 26 febbraio) fa chiarezza sulla tipologia di bancarotta integrata, nelle possibili diverse fattispecie, dalla restituzione al socio di conferimenti immediatamente prima della declaratoria di fallimento della società.

Il socio amministratore di una società è anche creditore per versamenti effettuati. Nel periodo di dissesto si rimborsa il versamento effettuato.   La vicenda sottostante alla pronuncia in esame è invero accadimento assai frequente. Quale fattispecie di bancarotta integri la condotta del socio amministratore di una società che, quale socio creditore della società, in periodo di dissesto della società si rimborsi finanziamenti in precedenza da lui concessi alla società stessa.  Sul argomento ci sono contrasti giurisprudenziali . Infatti ci sono pronunce che ritengono che il socio amministratore che realizza la menzionata condotta debba rispondere del delitto di bancarotta per distrazione. Secondo altro orientamento, invece, il socio che ottenga, in periodo di dissesto, il rimborso di finanziamenti erogati alla società, che rappresentano un credito certo liquido ed esigibile, risponde dell’assai meno grave delitto di bancarotta preferenziale. In taluni casi la giurisprudenza ha espressamente ricondotto alla figura della bancarotta per distrazione il caso in cui il socio abbia anche la qualifica di amministratore della società (e dunque abusi di tale qualifica onde ottenere la restituzione in presenza del dissesto), mentre riconduce alla mera ipotesi della preferenziale l’ipotesi in cui il socio non rivesta anche la qualifica di organo amministrativo della società. La sentenza in commento assume un parametro completamente diverso onde verificare quando, in situazione di dissesto, l’ottenimento della restituzione di quanto conferito integra ipotesi di bancarotta per distrazione, anziché di bancarotta preferenziale. Secondo la Corte dipende se la restituzione è di un finanziamento a titolo di mutuo o di un versamento soci. In ossequio alla giurisprudenza civilistica evidenzia la Cassazione che, se trattasi di finanziamento in conto capitale, dello stesso il socio non può pretendere la restituzione durante la vita della società, ma solo nei limiti dell’eventuale residuo dell’attivo del bilancio di liquidazione. Se si restituisce un finanziamento soci l’ipotesi di reato è di bancarotta preferenziale, nel caso di restituzione del versamento futuro aumento di capitale l’ipotesi di reato è la bancarotta per distrazione.

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