La Cassazione legittima la produzione tardiva della documentazione contabile.

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza dell’9 marzo 2019 n. 6792, è tornata sul tema della produzione in giudizio dei documenti da parte del contribuente, osservando la norma preclusiva di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso in esame, l’amministrazione finanziaria lamentava che alcuni documenti presentati dal contribuente fossero stati ammessi nei gradi precedenti di giudizio, anche se durante la fase amministrativa il contribuente si era rifiutato di consegnarli. Secondo l’Agenzia, questo comportamento avrebbe reso inutilizzabili i documenti in sede di contenzioso.

Secondo la Corte di Cassazione, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina la loro inutilizzabilità in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione. «Il contribuente per essere sanzionato con la perdita della facoltà i produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio». La norma preclusiva va dunque intesa alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, ai quali devono conformarsi tanto il contribuente quanto il Fisco: non è dunque solo il contribuente a dover collaborare, ma anche l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova dell’invito puntale e specifico dell’esibizione dei documenti, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.

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