LA SCISSIONE DI UNA SOCIETA’ DICHIARATA FALLITA PUO CONFIGURARAE IL REATO DI BANCAROTTA PREFERENZIALE.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva l’operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori sociali. Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 17163 depositata il 17 aprile 2018.

L’amministratore unico e il liquidatore di una società venivano condannati, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ex artt. 216 e 223 l. fall., per avere distratto i beni aziendali mediante un’operazione di scissione con cessione in blocco ad una newco, senza alcun corrispettivo e con un ingente depauperamento del patrimonio sociale della società scissa, in seguito fallita. Gli imputati impugnavano per Cassazione la sentenza d’appello, che confermava la condanna.

Tale operazione, astrattamente lecita ed anzi frequente nella prassi, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se, in base ad una valutazione in concreto che tenga conto dell’effettiva situazione debitoria in cui operava l’impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale (Cass. pen., n. 13522/2015; Cass. Pen. n. 42272/2014). A tal fine, è necessaria una valutazione in concreto che tenga conto dell’effettiva situazione debitoria in cui versava la società poi fallita al momento della scissione.

Lascia un commento