Nomina degli organi di controllo ad effetto immediato.

Il codice della crisi decreto legislativo numero 14 del 12/1/2019 ha modificato le caratteristiche per la nomina dell’organo di controllo societario, modificando l’articolo 2477 del codice civile. Questa disposizione entra in vigore il trentesimo successivo dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi le modifiche in parola saranno vigenti dal 17/3/2019. L’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o il revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti,  ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio:10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite che hanno già i requisiti di cui sopra devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta dall’entrata in vigore, cioè entro il 14/11/2019. La nomina dell’organo di controllo o revisore dovrà avvenire necessariamente in sede di approvazione del bilancio d’esercizio quando la condizione del superamento dei limiti si è verificata nell’ultimo esercizio. Nel caso in cui i limiti suddetti siano stati superati già nei periodi precedenti la nomina dovrà avvenire dopo il 17/3/2019.

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