DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PER LE ESPRESSIONI OFFENSIVE SUI SOCIAL NETWORK CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE Sentenza 5 novembre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 2929.

Il Tribunale di Monza aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p., comma 3, in relazione alla pubblicazione di espressioni offensive e diffamatorie su un blog, postate dall’imputato o da terzi e non opportunamente filtrate. La Corte di appello di Milano con sentenza del 6/6/2017 ha confermato la sentenza del primo grado.

Il blog è un diario virtuale, pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dall’autore del sito, ove vengono pubblicati interlocuzioni dei lettori, dirette ad esporre commenti e riflessioni generalmente correlati agli interventi del blogger; solo in alcuni casi tali commenti sono filtrati, più spesso vengono immessi direttamente dai lettori senza intervento da parte del blogger. Il termine blog è la contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”. Si tratta di un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo), in genere gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile a un articolo di giornale. I tratti strutturali comuni ai blog riguardano principalmente il fatto che si tratta di “diari in rete”: i testi sono forniti di data e sono presenti sulla pagina web in ordine anticronologico (prima i messaggi più recenti) e la maggior parte delle volte sono introdotti da un titolo. Il singolo intervento (articolo, pensiero, contenuto multimediale, ecc.) inserito dal blogger viene definito post e l’applicazione utilizzata permette di creare i nuovi post identificandoli con un titolo, la data di pubblicazione e alcune parole chiave (tag). Qualora l’autore del blog lo permetta, ovvero abbia configurato in questa maniera il blog, al post possono seguire i commenti dei lettori del blog.

Secondo la Corte di Cassazione la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 – dep. 2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 269090.

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