Sopravvenienza attiva da stralcio di debiti non è imponibile, ma con avvertenze.

La sopravvenienza attiva da eliminazione di debiti connessi ad accertamento fiscale non è imponibile fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione nei precedenti esercizi, per le quali è sopraggiunto il pagamento definitivo delle maggiori imposte dovute per il loro disconoscimento ai fini fiscali.

È  il contenuto della risposta n. 71/2019, che affronta l’interpello presentato da un società che, dopo aver pagato l’imposta accertata con sanzioni e interessi, volendo eliminare dal bilancio 2018 i debiti verso la controllata estera, intende contabilizzare una sopravvenienza attiva di pari importo, da sterilizzare nella dichiarazione dei redditi tramite variazione in diminuzione. In caso contrario, riferendosi a costi già tassati, si verrebbe a determinare una doppia imposizione in dipendenza del medesimo presupposto.

Secondo l’Agenzia, la sopravvenienza attiva non sarebbe imponibile ai sensi dell’articolo 88 del Tuir fino a concorrenza delle spese recuperate a tassazione nei precedenti esercizi per le quali sono state pagate a titolo definitivo le maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali. A tal fine, il contribuente deve predisporre e conservare idonea documentazione per consentire all’amministrazione finanziaria di ricondurre le sopravvenienze stesse agli accertamenti definiti e ai versamenti effettuati.

Lascia un commento