L’importo del sequestro per equivalente può essere superiore all’imposte nel caso di simulazione di una vendita. Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 11261 Anno/ 2019.

L’importo del sequestro per equivalente può essere superiore all’imposte e pari alla somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata. La Suprema Corte ha qualificato il profitto del reato di sottrazione fraudolenta l’ammontare delle imposte evase e  sottratto al pagamento delle imposte nel debito erariale, antecedenti alla stipula dell’atto di compravendita di immobili oggetto di alienazione simulata o fraudolenta. Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere, ovvero nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase . In altri termini, il profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla.

Invero, la condotta del reato di cui all’art. 11 cit. consiste nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ne consegue che il profitto di detto reato deve essere individuato non già nell’importo delle imposte non pagate, essendo quest’ultimo, semmai, il profitto delle ben diverse condotte di evasione, eventualmente commesse in precedenza ed integranti illecito penale in presenza dei requisiti di legge, bensì nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle somme evase ed oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

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