Nel caso di cessione dell’immobile locato il locatore subentra il nuovo proprietario-cessionario. Tribunale , Teramo , 17/06/2014 , n. 884.

La problematica della cessione di un immobile locato è molto chiara dalla disposizione legislativa, ma qualche Tribunale è dovuto intervenire sull’argomento. La successione del contratto di locazione, nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, si trasferisce dal venditore e all’acquirente dell’immobile. Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Ai sensi dell’art.1602 c.c. il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione, subentra dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Il Tribunale di Teramo, in considerazione degli elementi essenziali di contratti, indica anche la volontà dei contraenti. Infatti in forza dell’art. 1602 c.c., in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la alienazione dell’immobile locato determina ex lege la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente, che subentra nei diritti e nelle obbligazioni dell’alienante locatore, senza necessità alcuna del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell’immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell’art. 1264 c.c. in tema di cessione dei crediti.

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