Strumenti di allerta.

Gli strumenti di allerta sono gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI. L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti sopra citati o la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della crisi, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari. Si potrebbe verificare, per effetto dell’attivazione del citato procedimento, il non rinnovo degli affidamenti dei terzi che operano nel mercato con l’impresa.

Gli strumenti di allerta si applicano ai tutti gli imprenditori, escluse le grandi imprese, i gruppi d’imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa – Consob concernente la disciplina degli emittenti. Non si applicano gli strumenti anche alle banche, alle società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario ed altri soggetti elencati all’art.12 del codice della crisi, di promanazione bancaria e finanziaria e assicurativa.

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