Insolvenza collettiva con la segnalazione dei creditori qualificati.

Nella riforma della crisi d’impresa una delle più importanti novità introdotte dal Legislatore è quella degli strumenti di allerta. Tra i diversi attori che possono segnalare all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) ci sono gli enti fiscali e previdenziali. Tale misura potrà comportare una serie di segnalazioni e difficoltà per le imprese indebitate per accertamenti, Inps e Agenzia della Riscossione.

L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di notificare al debitore, all’indirizzo pec o di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che la sua esposizione debitoria ha superato gli importi rilevante. Il debitore potrà estinguere entro novanta giorni o regolarizzato l’intero debito o di aver presentato domanda di per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In caso contrario gli Enti sopracitati provvederanno senza indugio alla segnalazione all’Ocri.

a) Il Legislatore definisce quando l’esposizione debitoria è d’importo rilevanteper l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro. Per l’Agenzia delle entrate, l’obbligo decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente codice (15/8/2020 entrata in vigore del codice ed obbligo di segnalazione sarà dalla liquidazione del primo trimestre 2021).

b) Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000. L’entrata in vigore della potenziale segnalazione è dal 15/8/2020.

c) Per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo il 15/8/2020, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

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