LA RIVALUTAZIONE 2019.

La “rivalutazione di terreni e partecipazioni”, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
  • partecipazioni in società non quotate; posseduti ad una determinata data.

Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Per poter utilizzare il valore rideterminato, in base alla L. 448/2001 occorre versare un’imposta sostitutiva che originariamente era del 2% o del 4%  del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima, entro il 30.09.2002.  La norma originaria è stata riproposta quasi annualmente per cui ci si chiede se non sia opportuno inserirla stabilmente nell’ordinamento giuridico.

L’ultima versione è stata rivisitata dalla  legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), all’art. 1, commi 1053-1054, che ha riproposto la rivalutazione fissando:

  • al 1° Gennaio 2019la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
  • al 1° luglio 2019(in quanto il 30 giugno cade di domenica) la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da “perfezionare” la rivalutazione.

Le aliquote sono state innalzate e distinte, a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

  • 10 %per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
  • 11 %per le partecipazioni qualificate.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, , si distingue ora in due differenti casistiche:

Aliquota rivalutazione 2018 Beni oggetto riqualificazione Aliquota rivalutazione 2019
8%
  • Partecipazioni non qualificate
  • Terreni
10%
Partecipazioni qualificate 11%

Tali aliquote devono essere, poi, applicate all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima (differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima)

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 01.07.2019 (poiché il 30.06.2019 è un domenica);
  • in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
    • 1a rata entro il 01.07.2019 (poiché il 30.06.2019 è un domenica);
    • 2a rata entro il 30.06.2020 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
    • 3a rata entro il 30.06.2021 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • “8055” PARTECIPAZIONI
  • “8056” TERRENI

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2019”, ovvero quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, sia che l’imposta venga versata in un’unica soluzione sia a rate.

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