La proposizione dell’appello del difensore d’ufficio, non è di per sé idonea a fare ritenere superata la presunzione di non conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato (ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 26 novembre 2015).

Il principio che la Suprema Corte ha stabilito in questa decisione, ha una portata di carattere generale applicabile a qualsiasi provvedimento di cui l’imputato non venga a conoscenza. Sulla scorta, infatti, di tale principio, in un caso della quale mi sono occupata, ho richiesto la restituzione dei termini ex articolo 175, 629 e 670 c.p.p., con sospensione dell’esecuzione della pena comminata in sentenza, ormai divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di Lecce (reato contestato articolo 595 c.p. – pena anni 1 di reclusione ed euro 1000,00 di multa). L’imputato, infatti, di professione giornalista, aveva proposto ricorso in appello personalmente e non era venuto a conoscenza della sentenza e, quindi, della sua condanna .La Corte di Appello di Lecce, in veste di Giudice dell’Esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza e per l’effetto ha sospeso l’esecuzione ed ha restituito nei termini per proporre ricorso per Cassazione. La Corte di Appello ha argomentato, ritenendo la formazione del titolo esecutivo della sentenza inficiata dalla non effettiva e personale conoscenza   da parte del condannato, posto che tale provvedimento era stato notificato al difensore nominato, quale sostituto d’ufficio di altro difensore. Tale questione è stata ritenuta pregiudiziale rispetto alle ulteriori osservazioni e rilievi promossi dalla difesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto con rinvio.

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