L’assegno divorzile va determinato secondo le situazioni concrete .Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 28 febbraio 2019, n. 5975.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della determinazione dell’assegno divorzile.  Già le Sez. Unite , con la recente sentenza n. 18287 dell’11/07/2018, hanno avuto modo di puntualizzare, in tema di assegno divorzile, che:

– la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

– all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

– Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità  di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Secondo la Cassazione, confermando il pensiero La Corte di appello, l’assegno ha la funzione assistenziale e volto ad un riequilibrio della situazione patrimoniale dei coniugi alla luce della evoluzione della situazione reddituale dei coniugi, rispetto a quella dell’epoca della separazione, e ne ha dato conto attraverso una puntuale ricostruzione ed una articolata valutazione delle emergenze probatorie conseguenti all’assolvimento degli oneri probatori delle parti.

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