Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari.

Il codice della crisi dell’impresa definisce i nuovi obblighi per gli organi di controllo societari; il revisore contabile e la società di revisione.  Ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, ha l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato. Questa valutazione è molto soggettiva e può determinare, nel caso di imperizia o valutazioni abbastanza arbitrarie, il presupposto per eventuali azioni di responsabilità. La valutazione dell’assetto organizzativo è un procedimento complesso. La dottrina aziendale ha elaborato dei metodi abbastanza efficaci per valutare da un punto di vista organizzativo, della responsabilità, di controllo contabile interno e di rilevazione dei costi. Un’altra valutazione molto più oggettiva è la determinazione dell’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Cosa s’intende per immediatamente? Gli indicatori di equilibrio dovrebbero essere analizzati con una frequenza periodica molto ridotta, esempio mensilmente per alcuni, trimestralmente e annualmente per altri. L’immediatezza della comunicazione dovrebbe essere fatta in funzione dell’indicatore anomalo, dal momento in cui si e verificato il fatto aziendale o quando è stato individuato da appositi indicatori. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.  In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societario informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori e a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata all’OCRI. Anche le banche e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

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