Errata applicazione del reverse charge e La responsabilita solidale del cedente nel reverse charge.

L’istituto dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ha assunto una sempre maggiore importanza nel nostro sistema fiscale, soprattutto per le primarie finalità di contrasto ai sempre più diffusi fenomeni di frodi IVA e per la lotta all’evasione fiscale. Per tale motivo il legislatore, nella recente revisione del sistema sanzionatorio fiscale, ha prestato attenzione anche alle varie casistiche riguardanti l’errata applicazione di questo particolare meccanismo. Le procedure di autofatturazione e di inversione contabile previste dall’art. 17, quinto e sesto comma del D.P.R. n. 633/1972, si applicano sia ad operazioni interne, sia ad operazioni con l’estero. Va inoltre ricordato che poiché per effetto del meccanismo in argomento, debitore dell’imposta diventa il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore, questi ultimi sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA.

Le sanzioni cosi sono disciplinate: “In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.

Come meglio chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 maggio 2017, il nuovo comma 9-bis.1 disciplina la specifica ipotesi di “irregolare assolvimento del tributo” che si verifica quando l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo del reverse charge ma, per errore, è stata oggetto di applicazione dell’IVA in via ordinaria (in pratica è il caso del cedente che emette erroneamente la fattura con IVA registrandola esattamente come le altre fatture, mentre l’operazione fatturata rientra nel meccanismo dell’inversione contabile). Alla luce della nuova previsione normativa, se l’imposta è stata assolta (seppur irregolarmente) dal cedente o prestatore per effetto della registrazione della fattura emessa, con confluenza della predetta imposta nella liquidazione periodica di competenza, non occorre che il cessionario regolarizzi l’operazione ed il diritto alla detrazione è fatto salvo.Dal punto di vista sanzionatorio, però, per tale irregolarità è prevista in capo al cessionario o committente l’applicazione di una sanzione in misura fissa che va da 250 euro a 10.000 euro, mentre il cedente o prestatore rimane responsabile in solido del pagamento della sanzione in parola.

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