Revocatoria fallimentare.

Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n.23/2018 ha deciso in merito alla revocabilità di una cessione di credito. Una società prima del fallimento provvedeva ad effettuare un pagamento di un debito ad un’altra impresa con la cessione del credito. Tale fattispecie è inquadrabile all’interno dell’articolo 67, della L.F. (revocatoria fallimentare) e qualificata mezzi anormali per il pagamento del debito.

Il Giudice motiva tale giudizio anche con un’interessante interpretazione. L’art.2704 del codice civile dispone che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non il giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. In mancanza della data certa l’atto oltre che essere revocabile è anche non opponibile al fallimento e la somma oggetto di cessione deve essere acquista alla massa.

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