La contestazione nella fase esecutiva del Project financing è competenza del giudice ordinario.

Un Comune, per  procedere al recupero e rilancio di una porzione del proprio centro storico ricorreva al c.d. project financing, che prevedeva la concessione ad una società privata, senza pattuizione di corrispettivo, del diritto di superficie per la durata di 29 anni dell’area mercatale, ove realizzare la galleria commerciale; il recupero del profitto per la controparte privata sarebbe poi scaturito attraverso la locazione a terzi degli immobili ivi realizzati. La società aggiudicataria procedeva con i lavori e ultimava le opere, senza però il collaudo finale, elemento ostativo, questo, all’avvio della fase di gestione della struttura realizzata con conseguente impossibilità di locare gli immobili ai soggetti che si erano impegni con la stipula di contratti preliminari. Da qui il contenzioso dinanzi al Tribunale tra l’aggiudicataria, il civico ente ed il collaudatore avente ad oggetto la risoluzione in danno della convenzione di affidamento della concessione. Costituitosi il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell’AGO, ritenendo invece competente il GA; pendente il procedimento, l’aggiudicataria instava un regolamento preventivo di giurisdizione, insistendo invece per la giurisdizione dell’AGO. Le argomentazioni sostenute dinanzi alle SS.UU.. Presupposto argomentativo della vicenda in esame, attiene innanzi tutto all’analisi strutturale del c.d. project financing. Si tratta di un procedimento scandito in due fasi distinte: la prima, di natura pubblicistica, è rivolta all’individuazione del vincitore della sequenza pubblica; la seconda, di natura privatistica, verte all’individuazione delle reciproche obbligazioni oggetto della convenzione regolatrice.

La questione andrebbe inquadrata in questo secondo segmento, di valenza prettamente esecutiva, discutendosi di un preteso inadempimento delle obbligazioni assunte da essa società (appaltatrice/concessionaria) e dunque di profili di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo. La Cassazione evidenzia, come nella convenzione conclusa inter partes, sia prevalente proprio la parte relativa ai lavori da realizzare, rispetto alla concessione di cose pubbliche. La controversia va ricondotta «alla fase esecutiva e paritaria della convenzione, con esclusione di ogni implicazione incidente sull’assetto degli atti autoritativi, che sono a monte e qui non generano posizioni di interesse legittimo che si intrecciano con il complesso degli obblighi assunti dalle parti». Pertanto tutto ciò che attiene alla fase esecutiva privatistica di esecuzione del rapporto concessorio (risoluzione per inadempimento e richiesta di risarcimento danni), successiva a quella di aggiudicazione, è attratta dalla giurisdizione del giudice ordinario.

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