Stalking : bastano solo due minacce. Corte di cassazione – Sentenza 14 marzo 2019 n. 11450.

Il reato di  stalking  scatta anche per due sole condotte di «minacce, molestie o lesioni», pur se commesse in un breve arco di tempo. Ciò può essere sufficiente a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice. Non è dunque necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Per la Suprema corte infatti il «delitto di atti persecutori, non richiede che il capo d’imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa». In questo senso depongono i fatti narrati dalla vittima che ha descritto «non solo la reiterazione delle avances sessuali, delle percosse (come gli scappellotti durante un viaggio in pullman verso Siracusa) e delle minacce, queste ultime poste in essere con delle forbici, ma anche la condizione di paura che ne era derivata, vivendo egli con l’incubo di essere prima o poi violentato, anche perché i ricorrenti avevano creato un clima di soggezione della comunità». Per cui, conclude la decisione, «sono stati ragionevolmente ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., a nulla rilevando che le condotte illecite si siano dispiegate nell’arco di poche settimane» .

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