Non si ricorre in Cassazione per la revoca dell’Amministratore di condominio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7623/19; depositata il 18 marzo)

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte territoriale provvede sul reclamo avverso il decreto del Tribunale in materia di revoca dell’amministratore condominiale, poiché si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione (artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.). infatti tale ricorso è ammissibile solo avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Per questo la Suprema Corte ribadisce che il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto che può essere reclamato alla Corte d’Appello, strutturandosi dunque come giudizio camerale plurilaterale tipico che termina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, poiché non incide su statuizioni sostanziali di diritti. A ciò consegue che il decreto con cui la Corte distrettuale provvede, su reclamo dell’interessato, in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, non avendo carattere definitivo, non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma può essere modificato o revocato dalla stessa Corte d’Appello, per un vizio di legittimità preesistente.

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