Le novità nella cessazione dell’attività in caso di fallimento.

Il nuovo codice della crisi disciplina la cessazione effettiva dell’impresa. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo  Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E’ obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività. L’imprenditore cessato entro l’anno non potrà accedere alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Nel caso di presentazione sarebbe inammissibile.

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