Blogger è responsabile penalmente in concorso con il diffamatore.

La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori postati da utenti della rete – e non rimossi nonostante la segnalazione – è di natura concorsuale. La Corte di Cassazione, sentenza 12546/19, fissa i presupposti di imputabilità dei gestori di siti/diari on line.

La Corte ha innanzitutto escluso che la responsabilità del blogger per il fatto altrui sia assimilabile a quella del direttore di testate giornalistiche (manca sostanzialmente il requisito della professionalità dell’attività svolta, Sezioni Unite 31022/15), ma ha anche levato dal campo per gli stessi motivi l’ipotesi di culpa in vigilando (articolo 57 del codice penale). Se da un lato ciò toglie le garanzie costituzionali sul mezzo virtuale – non essendo protetto dall’articolo 21 della Costituzione in materia di sequestro, per esempio – dall’altro rende più difficile l’inquadramento della responsabilità del blogger, che non è direttore ma non ha nemmeno una posizione di garanzia in senso tecnico-giuridico. Quest’ultima circostanza non permette di applicargli neppure la responsabilità commissiva per omissione (articolo 40 capoverso del codice penale), non avendo il blogger alcun dovere giuridico di impedire l’evento lesivo. E poiché la diffamazione è un reato istantaneo – che si consuma cioè nel momento della divulgazione della notizia lesiva dell’altrui reputazione – secondo la Cassazione l’unico modo di uscirne è di contestare al blogger “inerte” nella rimozione dei commenti insultanti una “riappropriazione” della condotta diffamatoria altrui, a titolo pertanto concorsuale.

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