La Transazione fiscale non è obbligatoria all’interno del Piano Concordatario.

La Cassazione ha ribaltato l’esito della Corte d’Appello di Milano che aveva accolto il reclamo di Equitalia avverso il pagamento non integrale dei crediti Iva e ritenute operate e non versate, ritenuti non falcidiabili anche in assenza di transazione fiscale.
La contribuente ha ricorso in Cassazione denunciando la posizione della Corte d’Appello che aveva optato per la natura sostanziale ed inderogabile della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter l. fall., aderendo alla posizione, ormai superata delle pronunce 22931 e 22932 del 2011. Nell’accogliere il ricorso la Cassazione richiama la posizione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 26988/2016).
Secondo tale pronuncia la tesi che vincola all’infalcidiabilità del credito per l’IVA anche il concordato senza transazione fiscale è argomentata sulla base della presunta indisponibilità a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria. Questo assunto risulta ora smentito dalla recente sentenza 7 aprile 2016 pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-546/14, che ha dichiarato compatibile col diritto comunitario la falcidiabilità del credito IVA in sede di concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l’impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento. Inoltre il concordato con transazione fiscale rappresenta una figura speciale di concordato rispetto a quella generale senza transazione, cui non possono estendersi gli effetti: solo se si ipotizzasse l’obbligatorietà della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l’infalcidiabilità del credito IVA in qualsiasi concordato.
Il principio, ricordano poi i Supremi giudici, formulato con riguardo al credito Iva, è stato successivamente esteso anche ai crediti per le ritenute previdenziali operate e non versate. In quei casi, infatti, la previsione dell’infalcidiabilità del credito per le ritenute fiscali operate e non versate, di cui all’art. 182-ter, comma 1, l. fall., trova applicazione solo nell’ipotesi speciale di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale e non anche quando ricorra la fattispecie generale di concordato senza transazione fiscale (cfr. Cass. 1337/2017). Di conseguenza è errata la pronuncia della Corte d’appello che applica i principi dell’art. 182-ter l. fall. applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 81, l. n. 232/2016) anche al concordato non accompagnato dalla richiesta di transazione fiscale, cui va applicata invece la disciplina generale del concordato preventivo che impone la falcidi abilità di qualsiasi credito privilegiato secondo il meccanismo di cui all’art. 160, comma 2, l. fall., quindi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione come attestato da una relazione di un professionista indipendente (cfr. Cass. nn. 12962/18, 21484/17).

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