Quando la cessione del contratto si può configurare la cessione del ramo d’azienda.

La cessione del contratto di concessione secondo l’Agenzia dell’Entrate, che è intervenuta con risposta n. 81 del 25/03/2019, è considerata cessione del ramo di azienda.

L’agenzia ritiene, pertanto, che la contestuale risoluzione del contratto concessorio stipulato tra le parti, che costituisce l’elemento fondamentale dell’attività svolta dal cedente, in quanto senza lo stesso il cessionario del contratto non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti, e la circostanza che ad acquistare i clienti sia la concessionaria medesima, consente di affermare che l’operazione descritta sia qualificabile come cessione di un ramo d’azienda. Con riguardo al trattamento fiscale è considerato un trasferimento di un ramo d’azienda, è applicabile l’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui “Non sono considerate cessioni di beni … le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (…) che hanno per aziende o rami di azienda”. Detta cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). In relazione a detta cessione trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3 per cento, prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 9 del Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

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