Piccolo sforamento delle soglie di punibilità: reato non punibile.

Non è punibile per particolare tenuità del fatto, l’omesso versamento Iva per un importo di circa 10mila euro sopra la soglia penale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 12906 depositata il 25/03/2019.

Il Tribunale condannava il legale rappresentante di una società per un omesso versamento Iva di 259mila euro circa. La sentenza veniva sostanzialmente confermata in appello e l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis Codice penale): le somme non versate, infatti, erano di poco superiori alla soglia penale.

La Cassazione,  in base all’articolo 131 del Codice penale nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta, ha  escluso la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale ed ai sensi dell’articolo 133 del Codice penale, dipende dall’intensità del dolo e dal grado della colpa e gravità del danno.

Sempre la Corte ha rilevato che, in tema di omesso versamento Iva, tale causa di non punibilità è applicabile soltanto all’omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (attualmente 250mila euro). Il grado di offensività del comportamento va così valutato rispetto alla soglia penale fissata dal legislatore.

Nella specie, la divergenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità ammontava a meno di 10mila euro, discostandosi così di meno del 4 per cento.

 

Lascia un commento