Contratti ad esecuzione continuata e periodica non più in prededuzione.

Il codice della crisi d’impresa introduce un’importante innovazione per i contratti ad esecuzione continuata e periodica.

Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il credito risultante dalle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale dovranno concorrere con gli altri creditori.  Dovrà essere formulata la domanda di ammissione al passivo ed i crediti relativi saranno  pagati con la moneta della liquidazione giudiziale.

E’ un cambio rispetto al previgente regime in cui se il curatore subentra nel contratto ad esecuzione continuata deve pagare i  crediti anteriori al fallimento.

Lascia un commento