Pornografia minorile – produzione di materiale pedopornografico non piu’ necessario l’accertamento del pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema  di Cassazione sono state  investite della questione “Se ai fini dell’integrazione di materiale pedopornografico, sia necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla Legge 6 febbraio 2006, n.38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale”

Con la pronuncia n. 51815/2018  la Corte ha affermato che:  “ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 600 ter c.p., comma 1, n.1), con riferimento alla condotta di produzione  di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale”. Si addiviene ad affermare tale principio dopo aver esaminato, anche da un punto di vista storico, l’evoluzione della normativa nazionale la quale ha recepito gli indirizzi comunitari ed internazionali, in uno spirito di cooperazione  giudiziaria volto a prevenire e dissuadere, attraverso un sistema sanzionatorio effettivo e  proporzionato,  tutte le condotte che violano i diritti fondamentali del fanciullo, da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale, in qualsiasi forma o genere, senza che sia necessario un fine economico. Il dolo generico previsto dalla nuova formulazione  amplia l’operatività della fattispecie incriminatrice, anche  con riferimento dell’evoluzione  della tecnologia, che permette con estrema “facilità , velocità e frequenza nella creazione, nello scambio, nella condivisione, nella diffusione di immagini e video.

 

 

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