Processo di Impugnazione – Intervengono le Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della  Corte Suprema di Cassazione  con sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato  che, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e succ. modif., le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale; art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

 

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