Fusione eterogenea progressiva non si applica la retrodatazione ai fini fiscali.

Gli effetti fiscali di una fusione eterogenea progressiva non possono essere fatti retroagire.

È l’importante principio affermato dalla Commissione tributaria di I grado di Trento con la sentenza n. 32.01.2019 del 20 marzo 2019. La questione posta all’attenzione dell’organo giudicante risulta interessante, in quanto affronta una tematica della quale non vi è traccia in precedenti giurisprudenziali, né di legittimità né di merito. Se una società di capitali incorpora una società di persone non potrà far retrodatare e far tassare il reddito prodotto da quest’ultima nel regime dio tassazione delle società di capitali. Infatti nella la fusione eterogenea progressiva (società di persone che si fonde in una società di capitali) l’articolo 172 del Tuir e, in particolare, il comma 9 stabilisce che: “L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante”. Il predetto comma 9 introduce, infatti, una deroga alla regola generale prevista dal comma 8, il quale stabilisce che, in caso di fusione perfezionata in corso d’anno, si vengono a creare due autonomi periodi d’imposta, uno ante fusione e uno a partire dalla fusione, a ognuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma (e conseguenti diversi obblighi dichiarativi). Secondo il collegio giudicante ha precisato che “nella fattispecie concreta, non vi è dubbio che l’incorporazione di una società di persone (cfr.: snc) in una società di capitale (cfr.: srl), la prima, era tenuta a presentare le dichiarazioni fiscali per le imposte dirette ed I.R.A.P. per il periodo (ante fusione, ndr) … dal momento che la retrodatazione comporta il consolidamento di posizioni riconducibili a soggetti diversi ed una loro equiparazione…per avere un effetto neutro, può avvenire, soltanto quando le norme tributarie ante fusione cui i soggetti dovevano attenersi, erano le stesse per entrambi”.

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