Anche il socio accomandante può fallire se ha compiuto atti d’ingerenza nella gestione societaria.

Nella società in accomandita semplice si individuano necessariamente due categorie di soci:

i soci accomandatari : i quali sono responsabili solidarmente ed illimitatamente nei confronti dei soggetti terzi per le obbligazioni sociali. In pratica, i soci che rivestono la qualifica di accomandatari hanno il potere di amministrare la società.

I soci accomandanti: sono obbligati in modo esclusivo ad eseguire il conferimento promesso, e sono responsabili nei limiti della quota conferita. Ai soci accomandanti è fatto divieto di amministrare la società.

Il l socio accomandante che compie atti di ingerenza nella gestione della società deve rispondere di fronte ai terzi, illimitatamente e solidalmente, per tutte le obbligazioni sociali, con conseguente sua esposizione al fallimento. In particolare il socio accomandante che, secondo la previsione statutaria deve autorizzare il socio accomandatario (amministratore) degli atti al di sopra della soglia di 5.000,00 euro, esercita un’attività di ingerenza nella gestione e si configura la perdita della responsabilità limitata, tipica del socio accomandante.

 

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