Cessione di azienda: le imposte dirette sono autonome rispetto al registro.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6816 dell’8 marzo 2019, ha stabilito che non è corretto vincolare l’accertamento della maggiore plusvalenza da cessione di compendio aziendale, ai fini delle imposte dirette, al valore determinato per l’imposta di registro, neppure qualora ciò si risolva a favore del contribuente, ovvero nel caso in cui il valore accertato ai fini dell’imposizione indiretta sia inferiore al corrispettivo dichiarato ai fini delle imposte dirette.
La suprema Corte determina un principio per cui l’accertamento ai fini delle imposte dirette non si può basare solo sul valore accertato ai fini del Registro, atteso che il presupposto di tale tributo è il valore del bene, mentre quello dell’imposizione diretta è il corrispettivo derivante dalla cessione.
In definitiva, vincolare l’accertamento ai fini delle imposte dirette al valore determinato ai fini dell’imposta di registro, anche se si risolve a favore del contribuente, non appare, comunque, corretto.
Dall’enunciazione del principio di diritto del deliberato in esame deriva, in sostanza, la libertà dell’ufficio di determinare il corrispettivo tassabile, senza vincoli derivanti da accertamenti per altri fini, salvo il rispetto dell’imprescindibile onere motivazionale.

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