Il verbale della Polizia Stradale fa piena prova.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9037/19; depositata il 1° aprile)

Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso. Nel verbale sono contenute le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza.

Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione gli Agenti di Polizia nella propria annotazione danno atto della posizione dei veicoli post urto, dei danni riportati dai veicoli stessi, delle dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro e della dichiarazione di una testimone imparziale.

Sono tutti fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso.

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