Stop ai controlli telefonici con le “spy”.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 marzo – 5 aprile 2019, n. 15071

La Corte di Cassazione conferma la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.

Non è influente l’eventuale esistenza del consenso all’intrusione, desumibile dal comportamento inerte della detentrice del telefono cellulare interessato dal software. In ordine poi all’assenza di un’effettiva lesione della libertà delle comunicazioni della destinataria e delle condotte intrusive hanno rilevanza, perché si riferiscono ad una situazione – la captazione delle comunicazioni telefoniche – che rappresenta un post-factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l’installazione del software.

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