Il Giudice delle Leggi si pronuncia sullo stato d’ebrezza.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 20 febbraio – 20 marzo 2019, n. 59 ha dichiarato inammissibile le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Gip del Tribunale ordinario di Torino  in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che, qualora la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità sia disposta contestualmente all’emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva, rideterminata ai sensi dell’art. 459 comma 1 bis c.p.p., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione.

Le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate nell’ambito di un procedimento penale nel quale il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna, a carico di un imputato della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 1, 2, lettera b), e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, rubricato «Guida sotto l’influenza dell’alcool», in una situazione in cui ricorrerebbero i presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo, secondo il parametro ivi indicato, per cui un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di pena pecuniaria.

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