L’attribuzione fittizia dei beni ad un familiare è una fattispecie delittuosa.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 12680/19; depositata il 21 marzo)

Secondo la Corte di Cassazione il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione.

Nella specie, relativa all’intestazione di quote di società in favore di soggetto del tutto privo di capitali costitutivi nonché di ogni capacità organizzativa e gestionale.
Ai fini dell’integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui alla D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, comma 1, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione.

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