Acquisizione di dichiarazioni predibattimentali – Testimone oggetto di intimidazione – Necessità di previa contestazione.

La Cassazione, sezione Penale, con provvedimento del 8/2/2019, numero 6287 ha chiarito che l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali necessitano di una conferma nel corso del dibattimento. Nel caso in cui il testimone oggetto di pressioni volte ad inquinare la genuinità delle sue dichiarazioni dibattimentali (nel caso di specie, dallo stesso denunciate) non si sottragga all’esame dibattimentale, è illegittima l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese senza procedere all’esame.
Quando l’esame dibattimentale sia possibile, le contestazioni nell’esame testimoniale costituiscono l’unico strumento processuale per far rilevare la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle dallo stesso rese in fase di indagini preliminari.
Nella fattispecie, la dichiarante non si era sottratta all’esame dibattimentale a causa delle minacce ricevute, ma, per nulla “irrimediabilmente intimidita”, aveva denunciato le pressioni ricevute e si era presentata in dibattimento per rendere il chiesto esame.
In tal caso, rileva la Corte, se non è dubbia la possibilità di acquisire, a seguito di contestazioni, ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p. le dichiarazioni predibattimentali della dichiarante, era certamente indebito il preliminare rifiuto di procedere all’esame dibattimentale in contradditorio del dichiarante.

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